Inefficacia delle dimissioni orali

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La Cassazione, con ordinanza 27331/2023, ha stabilito che, in base all’art. 26 D.Lgs. 151/2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto.

La pronuncia riguarda il licenziamento orale di un lavoratore. È disapplicato l’orientamento giurisprudenziale della Corte d’appello, secondo cui sarebbe invece vigente il principio di libertà di forma del recesso del lavoratore, derivante direttamente dall’art. 2118 c.c.

Di conseguenza, per avere certezza in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà formalmente intimare il licenziamento, seppure questo costituisca talvolta l’obiettivo dei dipendenti per accedere alla Naspi (cui altrimenti non avrebbero diritto). In questi casi, il datore di lavoro dovrà farsi carico anche del costo del ticket di licenziamento.

Il Sole 24 Ore