LEGGE DI BILANCIO 2024

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È stata pubblicata sulla G.U. 30.12.2023 n. 303, supplemento ordinario n. 40, la Legge 30.12.2023 n. 213 (legge di bi¬lancio 2024), in vigore dall’1.1.2024. Di seguito le principali novità.

  • Aliquota Iva 10%: Non sono più soggetti all’aliquota Iva del 5% ma all’aliquota del 10% le cessioni di:
    • latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50% in peso (v.d.ex 19.02);
    • prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile; coppette mestruali;
    • pannolini per bambini. Anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all’Iva con l'aliquota del 10%.
  • Rivalutazione terreni e partecipazioni (quotate e non quotate): Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. La redazione e il giuramento della perizia da parte di un professionista abilitato devono essere effettuati entro la data del 30.06.2024. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente. La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
  • Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società non residenti: Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare e sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:
    • qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);
    • in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari). Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.
  • Cedolare secca contratti di locazione breve: La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Si ricorda che si definiscono “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. Sono assimilati alle locazioni brevi:
    • i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
    • i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.). La natura imprenditoriale della locazione esclude la riconducibilità del contratto alla “locazione breve” nonché l’applicabilità della cedolare secca. Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
    • si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
    • si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
    • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve o sublocazione, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta d’acconto del 21%, che si considera operata a titolo di acconto, sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e ad effettuare la relativa certificazione. I medesimi soggetti non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino i citati canoni o i corrispettivi ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai citati contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 Dpr 600/1973. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione o sublocazione. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 Dpr 600/1973.
  • Plusvalenze per cessione di beni immobili con interventi da Superbonus: A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione. In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Sono esplicitamente esclusi gli immobili:
    • acquisiti per successione;
    • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acqui-sto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo. Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:
    • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
    • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005. 6. Imu su immobili posseduti da enti non commerciali per finalità sociali: Viene precisato che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
    • “posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92, con modalità non commerciali;
    • “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del D.Lgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.
  • Adeguamento del valore delle rimanenze inziali di beni: Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 (e quindi il 2023 per i soggetti “solari”), all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 Tuir. L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
    • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
    • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento: a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato. In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto. L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023. Le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti. L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.
  • Variazione catastale degli immobili oggetto di Superbonus: Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale. Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.
  • Ritenuta d’acconto su bonifici per fruire delle detrazioni fiscali: A decorrere dal 1.03.2024 le banche e le Poste Italiane Spa opereranno una ritenuta dell’11% (anziché dell’8%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
  • Ritenuta su provvigioni degli agenti di assicurazione: Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
  • Nuove aliquote per IVIE e IVAFE: Dal 2024 l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) è stabilita nella misura dell’1,06% (anziché 0,76%). L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti (Ivafe) è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dall’anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.
  • Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari: Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024, alla luce dell’inter¬pre¬ta¬zio¬ne adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall’1.1.2024 rientrano: 1) nella lett. h) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali), con questi effetti:
    • non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;
    • il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’am¬montare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%. 2) nella lett. b) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua, con questi effetti:
    • non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;
    • prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).
  • Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi: Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. Viene, pertanto, eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi. A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito. Tali redditi prevedono la liquidazione nel modello di dichiarazione dei redditi dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.
  • Obbligo di utilizzare servizi telematici Agenzia Entrate per compensazioni: Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Tale obbligo si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024. In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
  • Divieto di compensazione nel modello F24 in caso di ruoli superiori a 100.000 euro: Per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997). La previsione cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dell’art. 37, cc. 49-ter e 49-quater D.L. 223/2006 ai meri fini della verifica delle condizioni previste. I versamenti mediante modello F24 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2024.
  • Termine iniziale per compensazioni Inps e Inail: La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’Inps. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell’Inps e dal direttore generale dell’Inail sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione.
  • Accesso alle informazioni per potenziare l’azione di recupero coattivo: Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo. L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta. La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  • Misure in materia di rischi catastrofali: Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Le compagnie assicurative devono applicare un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio e possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Im-prese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.
  • Rifinanziamento agevolazione L. Sabatini: Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’art. 2 D.L. 69/2013, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
  • “Garanzia Archimede” SACE: Al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31.12.2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70%, ovvero il 60% ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50% nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranche, è pari al 50%, ovvero al 100% qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50% di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche «junior» o «mezzanine» il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50%.
  • Garanzia Green SACE: Per l’anno 2024 le risorse disponibili al 31.12.2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo New Deal, istituito ai sensi dell’art. 1, c. 88, 3° periodo L. 160/2019, sono destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE Spa per progetti economicamente sostenibili (di cui all’art. 64 D.L. 76/2020), nel limite di impegno assumibile pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50%, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.
  • Credito d’imposta per esercenti attività di trasporto merci: Il credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi [art. 14, c. 1, lett. a), 3° periodo D.L. 144/2022] è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, e comunque nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024. La disposizione entra in vigore e acquista efficacia dalla data del 30.12.2023 (data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale).
  • Sanzione per omesso o parziale versamento del contributo unificato: Gli uffici giudiziari possono notificare la sanzione derivante da omesso o parziale pagamento del contributo unificato anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di segreteria o di cancelleria dell’autorità giudiziaria competente. L'invito al pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato deve contenere espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese, e all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 16, c. 1-bis Dpr 115/2002.
  • Esonero contributivo parziale per lavoratori dipendenti: In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è confermato il riconoscimento di un esonero (ora senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro. L’esonero è ancora incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Fringe Benefit: La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:
    • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
    • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
    • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
    • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
  • Imposta sostitutiva sui premi di produttività: Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività (art. 1, c. 182 L. 208/2015) è ridotta al 5%.
  • Congedo parentale: Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del D.Lgs. 26.3.2001 n. 151 con un’indennità più elevata, pari:
    • all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
    • al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all’80%. La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.
  • Esonero contributivo lavoratrici con figli: Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l’esonero della quota IVS del 6% o del 7%. Per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, per i periodi di paga dall’1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
  • Contributo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza: Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’art. 105-bis D.L. 34/2020, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione con il contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione. I benefici sono riconosciuti nei limiti di spesa previsti per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. L’Inps provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso ai benefici contributivi.